Guida Alla Redazione del DVR

March 26, 20263 min read

GUIDA ALLA REDAZIONE del DVR

Documento di Valutazione dei Rischi Cos’è il documento di valutazione dei rischi, quando redigerlo, scadenze...


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Il DVR (Documento di valutazione dei rischi) è lo strumento, cartaceo o elettronico, grazie al quale il Datore di Lavoro stima la probabilità che si verifichi un evento dannoso per i propri dipendenti e l’entità del danno derivante da esso.

Per ogni rischio individuato, definisce le misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate durante il processo produttivo al fine di ridurre al minimo la probabilità che l’evento si verifichi o per contenere il più possibile il danno.

La normativa sul documento di valutazione rischi art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, inoltre, indica esplicitamente che nella valutazione devono essere tenuti in conto tutti i possibili rischi, compresi lo stress lavoro correlato e i rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza. Due aspetti questi che nell’ultimo decennio hanno assunto un peso specifico sempre più rilevante all’interno delle aziende.

Chi redige il documento di valutazione dei rischi e quando è necessario?

L’art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008 sancisce l’obbligo di redazione del DVR per tutti i Datori di Lavoro che abbiano almeno un dipendente.

La valutazione dei rischi e la designazione dell’RSPP sono i due soli adempimenti che il Datore di Lavoro non può delegare.

Per i lavoratori autonomi o per le imprese familiari la norma non impone quest’onere ma rimanda alle determinazioni dell’art. 2222 del Codice Civile.

Per la redazione del DVR – Documento di Valutazione dei Rischi – il Datore di Lavoro può avvalersi di alcune figure di consulenza: prima fra tutti quella del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che oltre ad affiancarlo in fase di valutazione dei rischi contribuisce a pianificare le misure di protezione e prevenzione, il Medico Competente che si occupa di predisporre il protocollo di sorveglianza sanitaria e il Rappresentante dei Lavoratori (RLS) che deve essere consultato preventivamente sul contenuto della valutazione dei rischi e al quale va consegnata una copia per presa visione (art. 50, comma 1b e 5 del T.U.).

Scadenza e aggiornamento del DVR

Non si può parlare di scadenza del documento di valutazione rischi perché il DVR va riveduto e corretto costantemente durante tutto il ciclo di vita dell’impresa.

Non è uno strumento statico che una volta redatto può essere risposto in attesa di un controllo amministrativo ma al contrario è parte integrante dei cambiamenti aziendali.

L’art. 29, comma 3, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., prevede che l’iter di aggiornamento del documento valutazione rischi venga ripetuto ogni qual volta si verifichino i seguenti casi:

  • modifiche al processo produttivo (es. introduzione di nuovi attrezzi, macchinari, sostanze);

  • variazioni sull’organizzazione del lavoro (es. nuovo organigramma aziendale, nuove attività o nuove sedi in cui svolgere l’attività);

  • cambiamenti dell’impianto normativo relativo alla sicurezza sul lavoro;

  • evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;

  • significative risultanze sulla sorveglianza sanitaria (es. presenza di infortuni e malattie professionali).

Come redigere il DVR – Documento di valutazione dei rischi Fac Simile

Molto spesso ci viene richiesto un esempio di documento di valutazione dei rischi, abbiamo quindi pensato di proporvi un fac simile del DVR.

La redazione del DVR deve essere sempre accompagnata da una raccolta preliminare di informazioni circa l’attività oggetto di valutazione:

  • numero di addetti;

  • mansioni svolte;

  • fasi del processo lavorativo;

  • tipologia degli ambienti di lavoro;

  • schede tecniche di sostanze/prodotti/apparecchiature;

  • elenco dispositivi di protezione;

  • registro delle manutenzioni sugli impianti;

  • dati sugli infortuni occorsi;

  • eventuali denunce INAIL e verbali di prescrizione degli organi di vigilanza;

  • conoscenze ed esperienze dei lavoratori.

Una volta ricostruito il quadro generale, la compilazione del documento di valutazione dei rischi può avvenire secondo il seguente modello DVR esemplificativo ma non esaustivo di tutte le possibili casistiche:

HTML/CSS/JAVASCRIPT Personalizzato

Si ricorda, infine, che all’interno della normativa del documento di valutazione dei rischi l’art. 29 del D.Lgs. n. 81/2008 ai commi 5 e 6 prevede, per le aziende di limitate dimensioni, la possibilità di redigere il DVR con procedura standardizzata che costituisce uno strumento semplice ed efficace per effettuare la valutazione dei rischi rapidamente e in maniera guidata.

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